Decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Provvedimenti amministrativi e decreti attuativi previsti dagli artt. 7, 8, e 9 - Circ. n. 557 PAS 12982D (22)
Nel complesso delle misure recate dal decreto-legge n. 144 del 27 luglio 2005 per il contrasto del terrorismo internazionale, alcune fanno specifico affidamento sugli strumenti tipici della polizia amministrativa, appositamente istituiti o affinati allo scopo di renderne più mirate ed efficaci le potenzialità di prevenzione che ad essi sono proprie.Le misure all'uopo definite dagli articoli 7, 8 e 9 del provvedimento legislativo, straordinarie anche per la loro temporaneità e la loro specifica finalizzazione, implicano un approccio fortemente motivato ed attento degli Uffici e degli operatori di polizia ai risultati reali di prevenzione che si intendono conseguire, per cui le SS.LL. sono pregate di richiamare particolarmente l'attenzione del personale dipendente, anche per gli aspetti tecnico-amministrativi che di seguito si illustrano.
Art. 7
"Disciplina amministrativa degli
esercizi pubblici di
telecomunicazioni." Disciplina della
licenza.
L'articolo 7 del D.L. n. 144
stabilisce che, a decorrere dal 17
agosto 2005 e fino al 31 dicembre
2007 (in seguito prorogato al
31/12/2008), "chiunque intende aprire un
pubblico esercizio o un circolo
privato di qualsiasi specie, nel
quale sono posti a disposizione del
pubblico, dei clienti o dei soci
apparecchi terminali utilizzabili
per le comunicazioni anche
telematiche, deve chiederne la
licenza al questore".
Con tutta evidenza l'articolo in
questione non si applica ai servizi
postali né ai servizi di
telecomunicazione offerti all'utenza
attraverso gli strumenti commerciali
propri e, comunque, diversi dalle
fattispecie specificamente indicate
dallo stesso articolo. Esso,
inoltre, espressamente esclude
l'assoggettamento a licenza della
mera "installazione di telefoni
pubblici a pagamento, abilitati
esclusivamente alla telefonia
vocale", sicché la tassatività
dell'esclusione implica che la
licenza occorre per l'offerta al
pubblico - in esercizi commerciali
aperti al pubblico o in circoli
privati - di ogni altro servizio di
telecomunicazione, compreso quello
di trasmissione di dati in
fac-simile (fax), che utilizzi (come
precisa il decreto interministeriale
del 16 agosto corrente di cui si
dirà appresso) tecnologia a
commutazione di pacchetto (voip).
Il comma 3 dello stesso articolo
precisa che la licenza in parola,
come non incide sulle attribuzioni
del Ministero delle Comunicazioni in
materia di servizi di
telecomunicazioni, che rimane
disciplinata dal decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259, così neppure
incide sulle attribuzioni degli Enti
locali in materia di attività
commerciali, sicché essa si
configura come una licenza di
polizia in senso stretto, di
esclusiva competenza statuale,
aggiuntiva sia rispetto ad ogni
altra disciplina autorizzatoria
(quale ad es., per i pubblici
esercizi, quella prevista dall'art.
86 del Testo Unico delle leggi di
P.S. e dall'art. 19 del D.P.R. n.
616 del 1977, o quella di cui alla
legge n. 287/1991), sia rispetto
alla dichiarazione di inizio di
attività di cui all'art. 25 del
predetto D. Lgs. n. 259/2003, che
costituisce, anzi, il presupposto
ineludibile per il legittimo
esercizio delle attività ivi
disciplinate.
Alla licenza di cui trattasi si applicano, per espressa indicazione dell'art. 7 del D.L. n. 144 in argomento, le disposizioni del Testo Unico delle leggi di P.S. concernenti:
a) le
autorizzazioni di polizia (Titolo I
- Capo III), fra cui,
particolarmente, quelle degli artt.
9 (prescrizioni), 10 e 11
(condizioni per il rilascio, la
sospensione e la revoca);
b) i controlli e le sanzioni (Titolo
I - Capo IV), e, particolarmente,
l'art. 16 (controlli) e l'art. 17
(sanzioni penali);
c) la disciplina generale dei
pubblici esercizi (Titolo III - Capo
II), fra cui, particolarmente,
quelle degli artt. 92 (ulteriori
condizioni di rilascio), 93
(conduzione tramite rappresentanza)
e 100 (sospensione della licenza per
motivi di pubblica sicurezza); e
quelle corrispondenti del
regolamento di esecuzione (fra cui
gli artt. 152 e 153).
In conseguenza di
quanto sopra, la domanda da
inoltrare alla Questura, con le
modalità indicate nella circolare
ministeriale 11001/114/1 (2) Gab.
del 16 agosto scorso, redatta in
conformità al modello in all. 1,
sarà corredata di copia della
dichiarazione già inoltrata al
Ministero delle Comunicazioni,
secondo il modello prescritto
dall'art. 25 del D. Lgs. n. 259, e
di copia della documentazione di
trasmissione. Per installazioni che
non dovessero rientrare nel campo di
applicazione del predetto art. 25,
la domanda sarà acquisita con
riserva di verifica presso il
Ministero competente.
Analoghe modalità dovranno
osservarsi per la regolarizzazione
degli esercizi già operanti, per i
quali il comma 2 dell'art. 7
consente di richiedere la licenza
entro il 26 settembre 2005.
Si chiarisce che, fatti salvi gli
esercizi già in funzione, la data di
inizio delle attività oggetto della
licenza questorile non potrà essere
anteriore a quella di rilascio della
licenza o dello scadere del termine
di cui al comma 3 dell'art. 7 qui in
commento (sessanta giorni dopo il
ricevimento della domanda, come
previsto dall'art. 2, comma 2, della
legge n. 241/1990).
Ciò implica che entro lo stesso
termine le Questure dovranno
svolgere gli accertamenti di rito,
con particolare attenzione ai
profili di sicurezza, dandone
comunicazione alla Direzione
Centrale della Polizia di
Prevenzione, anche ai fini di un
eventuale approfondimento
informativo nelle sedi più
appropriate, e, se trattasi di
stranieri, alla Direzione Centrale
della Polizia Criminale, al fine di
un eventuale approfondimento
attraverso i canali di scambio
informativo con gli organi di
polizia esteri.
Di converso, nel caso in cui la
domanda sia presentata per il
tramite di un Commissariato di
pubblica sicurezza o di un Comando
territoriale dei Carabinieri, i
predetti Uffici, verificata la
completezza della documentazione,
provvederanno a
trasmettere rapidamente il carteggio
alla Questura, corredato delle
informazioni di competenza e
segnalando le eventuali
controindicazioni ai fini della
sicurezza.
Nel rammentare che il diniego della
licenza è suscettibile di ricorso
gerarchico al Prefetto oltre che,
ovviamente, di ricorso
giurisdizionale, si richiama
l'attenzione sull'esigenza che gli
elementi addotti nella motivazione
non arrechino pregiudizio alla
riservatezza delle informazioni e
degli atti comunque rilevanti sotto
il profilo della sicurezza.
Ove le controindicazioni dovessero
emergere successivamente e,
comunque, in ogni altro caso in cui
si verifichino successivamente le
condizioni negative di cui all'art.
11 e all'art. 92 del TULPS, si
provvederà in via di autotutela,
anche a mente dell' art.
21-quinquies della legge 7 agosto
1990, n. 241, informando anche il
Ministero delle Comunicazioni per i
provvedimenti di competenza.
- Decreto
interministeriale 16 agosto 2005.
Si richiama l'attenzione sul fatto
che le attività disciplinate
dall'art. 7 sono specificamente
sottoposte alle disposizioni
tecniche del decreto del Ministro
dell'Interno di concerto con il
Ministro delle Comunicazioni e con
il Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, adottato il 16 agosto
2005 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del successivo 17 agosto,
il cui testo è rinvenibile anche sul
sito web di questo Ministero
(www.interno.it); esse ineriscono
principalmente:
- all'obbligo di identificazione
delle persone che accedono ai
servizi telefonici o telematici
offerti;
- alle misure che debbono essere
adottate al fine di impedire
l'accesso ai predetti servizi in
assenza della previa
identificazione;
- al monitoraggio degli accessi ed
alla conservazione dei dati fino al
31 dicembre 2007 (prorogata la
31/12/2008), a disposizione
degli organi giudiziari e di
polizia, come specificato nel
medesimo decreto.
Si rinvia, pertanto, al decreto
medesimo, sottolineando che
l'osservanza degli obblighi ivi
prescritti prescinde dal regime
autorizzatorio delle attività
esercitate e va quindi assicurata
anche da parte di coloro che già
svolgono le attività in argomento,
indipendentemente dagli adempimenti
di cui al comma 2 dell'art. 7. In
particolare, gli obblighi di
identificazione e registrazione
devono essere assolti anche dagli
esercenti attività ricettive,
laddove vengano offerti alle persone
ospitate servizi di connessione alle
reti telefoniche e telematiche,
anche se gratuiti, ma ciò non
esclude che l'identificazione
avvenga contestualmente a quella
richiesta a norma dell'art. 109 del
T.U. delle leggi di P.S..
- Disciplina dei
controlli.
Anche relativamente agli esercizi ed
ai circoli interessati
all'applicazione dell'art. 7 del
D.L. n. 144 i controlli vanno
effettuati ai sensi dell'art. 16 del
Testo Unico delle leggi di pubblica
sicurezza, a mezzo di ufficiali e
agenti di pubblica sicurezza; va
tuttavia sottolineato che l'accesso
ai dati di registrazione e di
monitoraggio specificamente indicati
dal decreto interministeriale del 16
agosto è riservato, per espresse
disposizioni dello stesso decreto
(art. 1, comma 1, lettera e), e
comma 2) e dell'art. 7 (comma 5) del
D.L. n. 144, agli organi giudiziari
o di polizia giudiziaria, secondo le
norme del codice di procedura
penale, nonché al personale della
Polizia postale e delle
comunicazioni specificamente
designato, il quale potrà accedere
ai dati del traffico telematico solo
previa autorizzazione della
competente autorità giudiziaria,
secondo le norme vigenti.
Per completezza si aggiunge che
l'esercizio delle attività qui in
argomento in assenza di licenza, o
in violazione degli obblighi ad esse
inerenti, rientra fra le fattispecie
previste e punite dall'art. 17 del
Testo Unico delle leggi di P.S.,
appositamente richiamato, fra le
disposizioni del Capo IV del Titolo
I dello stesso T.U., dal comma 3
dell'art. 7 qui in commento.
Conseguentemente, la polizia
giudiziaria adotterà le misure
previste dal codice di procedura
penale per l'interruzione delle
attività costituenti reato.
Art. 8 -
Integrazione della disciplina
amministrativa in materia di
esplosivi - omissis -
Art. 9 - Disciplina delle attività
di volo. - omissis -
Softvision - Via Cesare Battisti, 101 - 67051 Avezzano (AQ) - P.IVA 02081660660 | Privacy Policy - Cookie Policy