Per aprire un
internet point o per offrire ai
clienti di alberghi, biblioteche,
ricevitorie etc.., un accesso ad
internet è necessario ottemperare ad
una serie di obblighi di legge, il
più importante dei quali riguarda la
normativa antiterrorismo dell'agosto
2005 che obbliga il gestore del
locale ad osservare una serie di
obblighi tra i quali :
- Censire tutti i propri
clienti
- Dotarsi di un software, come
il nostro
Softvision Explorer, in
grado di tenere traccia dei siti
visitati dai clienti
Vediamo ora nel
dettaglio quali passi deve compiere
il gestore di un locale per aprire
un internet point o per fornire un
accesso ad internet ad un locale
preesistente:
1) Richiesta
dell'autorizzazione al questore
In base alla normativa
antiterrorismo dell'agosto 2005, per
aprire un pubblico esercizio o un
circolo privato nel quale sono messi
a disposizione del pubblico, clienti
o soci, apparecchi terminali (fax,
voip, ecc.) utilizzabili per le
comunicazioni anche telematiche, è
necessario ottenere la licenza del
Questore.
La licenza non è richiesta quando si
installano telefoni pubblici a
pagamento, abilitati esclusivamente
alla telefonia vocale che risultino
direttamente collegati alle reti
pubbliche.
La licenza occorre per esercizi
commerciali aperti al pubblico o
circoli privati e ogni altro
servizio di telecomunicazione,
compreso quello di trasmissione di
dati in fac-simile (fax), che
utilizzi tecnologia a commutazione
di pacchetto (voip).
La licenza in parola si configura
come una licenza di polizia in senso
stretto, e costituisce, il
presupposto ineludibile per il
legittimo esercizio delle attività
ivi disciplinate.
Per ottenere la licenza occorre
presentare il
modulo, corredato della seguente
documentazione:
- copia della dichiarazione
inoltrata al Ministero delle
Comunicazioni;
- un documento che attesti
l’assenza di pregiudizi;
- dichiarazione sostitutiva in
cui l’interessato dichiara la
disponibilità dei locali in cui
verrà svolta l’attività.
Il Questore ha il
compito di effettuare verifiche e di
svolgere attività di controllo per
assicurarsi che l’attività sia
conforme alle disposizioni
legislative ed amministrative, per
esigenze pubbliche può imporre
ulteriori prescrizioni.
2) Lettera di
notifica al Ministero
(delibera n. 102/03/Cons del
15/4/2003 in G.U. n. 113 del
17/5/2003)
Secondo questa normativa, gli
esercenti attività commerciali (es.
bar, alberghi, pizzerie, tabaccherie
ecc.), possono liberamente mettere a
disposizione della clientela le
necessarie apparecchiature per
servizi fax e Internet.
Gli esercenti di attività
commerciali principalmente basate
su servizi di telecomunicazione,
come gli internet point, devono
darne comunicazione scritta al
Ministero.
3) Redigere
annualmente il DPS (documento programmatico della sicurezza; annuale) per la privacy.
Il gestore del locale è
titolare del trattamento dei dati
personali dei propri clienti ed è
quindi tenuto a compilare il DPS
seconda la
D.L.G 196/03
4) Rispettare la
Delibera n. 467/00/CONS
Il gestore dell'internet
point, infine deve osservare gli obblighi previsti
della legge (La Delibera n. 467/00/CONS dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni (Delibera
n. 467/00/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni -
Disposizioni in materia di autorizzazioni generali, G.U. n. 184, 8
agosto 2000, serie generale), tra le quali :
- indicare in modo evidente i prezzi praticati,
assumendosi ogni responsabilità riguardo alla corretta funzionalità
dell'apparecchiatura terminale e, nel caso di telefoni a pagamento, del
dispositivo per la gestione autonoma della tassazione;
- curare la pulizia e la manutenzione ed indicare l'eventuale situazione
di "fuori servizio" dell'apparecchiatura terminale;
- rispettare le disposizioni speciali per le persone disabili.
......
Nel caso di
locali che utilizzano l'accesso ad
internet per permettere ai propri
clienti di effettuare scommesse
on-line è necessario anche
richiedere la relativa licenza
per l'esercizio di scommesse.
La licenza, che ha durata
permanente, autorizza l’esercizio
della raccolta di scommesse su
competizioni ippiche o sportive e su
eventi non sportivi.
La competenza al rilascio della
licenza è del Questore.
Il modulo per la richiesta della
licenza va presentato in Questura o
presso un commissariato di Pubblica
Sicurezza.
La documentazione da allegare al
modulo può essere
presentata anche con
autocertificazione.
-
legittimazione a richiedere il
rilascio,qualora l’istante operi
in nome e per conto di società;
-
assenso
del rappresentante preposto;
-
potere
di disposizione dei locali
(contratto di acquisto o di
locazione,ecc.);
-
agibilità dei locali e
conformità alla loro
destinazione d’uso, rilasciata
dal Comune;
-
sorvegliabilità dei locali, da
provare con allegati
planimetrici;
-
possesso
della licenza comunale;
-
concessione all’esercizio di
scommesse da parte dei
competenti Organi dello Stato
(Ministero per l’economia e
delle Finanze);
E’
consentito avvalersi di
rappresentati, i quali devono
presentare apposite dichiarazioni di
consenso così come prevista nel
modulo. La licenza è permanente.