Gazzetta Ufficiale N. 190 del 17 Agosto 2005
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 16 agosto 2005 Misure di
preventiva acquisizione di dati
anagrafici dei soggetti che
utilizzano postazioni pubbliche non
vigilate per comunicazioni
telematiche ovvero punti di accesso
ad Internet utilizzando tecnologia
senza fili, ai sensi dell'articolo
7, comma 4, del decreto-legge 27
luglio 2005, n. 144 convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio
2005, n. 155.
IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto
con IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
e IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE
TECNOLOGIE
Visto il decreto-legge 27 luglio
2005, n. 144, convertito con
modificazioni dalla legge 31 luglio
2005 n. 155; Visto il decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante il codice in materia di
protezione dei dati personali; Visto
il decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, recante il codice
delle comunicazioni; Visto il testo
unico delle leggi di pubblica
sicurezza approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e in
particolare gli articoli 16 e 17;
Ritenuto di dover adottare il
decreto di cui all'art. 7, comma 4,
del decreto-legge 27 luglio 2005, n.
144, a tal fine prevedendo misure
conformi a quelle stabilite dalle
disposizioni di legge e di
regolamento in vigore per
l'identificazione degli utenti della
telefonia fissa e mobile e per la
tracciabilita' delle comunicazioni
telematiche; Acquisito il parere del
Garante per la protezione dei dati
personali; Decreta:
Art. 1. Obblighi dei titolari e
dei gestori
1). I titolari o gestori di un
esercizio pubblico o di un circolo
privato di qualsiasi specie nel
quale sono poste a disposizione del
pubblico, dei clienti o dei soci,
apparecchi terminali utilizzabili
per le comunicazioni, anche
telematiche, esclusi i telefoni
pubblici
a pagamento abilitati esclusivamente
alla telefonia vocale, sono tenuti
a:
a) adottare le misure fisiche o
tecnologiche occorrenti per impedire
l'accesso agli apparecchi terminali
a persone che non siano
preventivamente identificate con le
modalita' di cui alla lettera b);
b) identificare chi accede ai
servizi telefonici e telematici
offerti, prima dell'accesso stesso o
dell'offerta di credenziali di
accesso, acquisendo i dati
anagrafici riportati su un documento
di identita', nonche' il tipo, il
numero e la riproduzione del
documento presentato dall'utente;
c) adottare le misure di cui
all'art. 2, occorrenti per il
monitoraggio delle attivita';
d) informare, anche in lingue
straniere, il pubblico delle
condizioni d'uso dei terminali messi
a disposizione, comprese quelle di
cui alle lettere a) e b);
e) rendere disponibili, a richiesta,
anche per via telematica, i dati
acquisiti a norma delle lettere b) e
c), esclusi comunque i contenuti
delle comunicazioni, al Servizio
polizia postale e delle
comunicazioni, quale organo del
Ministero dell'interno preposto ai
servizi di polizia postale e delle
comunicazioni, nonche', in
conformita' al codice di procedura
penale, all'autorita' giudiziaria e
alla polizia giudiziaria;
f) assicurare il corretto
trattamento dei dati acquisiti e la
loro conservazione fino al 31
dicembre 2007. (in seguito prorogata
al 31 dicembre 2008)
2).
L'accesso del servizio polizia
postale e delle comunicazioni di cui
al comma 1, lettera e), puo'
comprendere i dati del traffico
telematico solo se effettuato previa
autorizzazione dell'autorita'
giudiziaria in conformita' alla
legge in vigore.
3). Nel caso di accesso ai terminali
ed ai relativi servizi telematici in
abbonamento o altra forma di offerta
che consenta una pluralita' di
accessi, mediante l'utilizzazione di
credenziali di accesso ad uso
plurimo, le operazioni di
identificazione di cui al comma 1,
lettera b), sono effettuate una sola
volta, prima della consegna delle
predette credenziali ad uso plurimo.
Il gestore o titolare dell'esercizio
o del circolo e' in ogni modo tenuto
a vigilare affinche' non siano usate
credenziali di accesso consegnate ad
altri utenti.
4. I dati acquisiti a norma del
comma 1, lettere b) e c), sono
raccolti e conservati con modalita'
informatiche. Per gli esercizi o i
circoli aventi non piu' di tre
apparecchi terminali a disposizione
del pubblico, i predetti dati
possono essere registrati su di un
apposito registro cartaceo con le
pagine preventivamente numerate e
vidimate dalla autorita' locale di
pubblica sicurezza ove viene
registrato anche l'identificativo
della apparecchiatura assegnata
all'utente e l'orario di inizio e
fine della fruizione dell'apparato.
Art. 2. Monitoraggio delle
attivita'
1). I soggetti di cui all'art. 1
adottano le misure necessarie a
memorizzare e mantenere i dati
relativi alla data ed ora della
comunicazione e alla tipologia del
servizio utilizzato, abbinabili
univocamente al terminale utilizzato
dall'utente, esclusi comunque i
contenuti delle comunicazioni. 2.
Gli stessi soggetti adottano le
misure necessarie affinche' i dati
registrati siano mantenuti, con
modalita' che ne garantiscano l'inalterabilita'
e la non accessibilita' da parte di
persone non autorizzate, per il
tempo indicato nel comma 1 dell'art.
7, del decreto-legge 27 luglio 2005,
n. 144, convertito con modifiche
nella legge 31 luglio 2005, n. 155,
fermo restando che i dati del
traffico conservati oltre i limiti
previsti dall'art. 132, commi 1 e 2,
del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, possono essere
utilizzati esclusivamente per le
finalita' del predetto
decreto-legge.
Art. 3. Accesso alle reti
telematiche attraverso postazioni
non vigilate
1. Le disposizioni dell'art. 1,
con esclusione di quella di cui al
comma 1, lettera c), si applicano
anche nei confronti dei fornitori di
apparecchi terminali utilizzabili
per le comunicazioni telematiche,
esclusi i telefoni pubblici a
pagamento abilitati esclusivamente
alla telefonia vocale, collocati in
aree non vigilate. In tal caso gli
abbonamenti, forniti anche mediante
credenziali di accesso prepagate o
gratuite, non potranno avere
validita' superiore ai dodici mesi
dall'ultima operazione di
identificazione. 2. In deroga a
quanto previsto al comma 1, possono
consentirsi tempi di utilizzazione
maggiori e comunque non superiori a
cinque anni, nel caso di credenziali
di accesso ad uso plurimo
utilizzabili esclusivamente dai
frequentatori di centri di ricerca,
universita' ed altri istituti di
istruzione per i terminali
installati all'interno delle
medesime strutture.
Art. 4. Accesso alle reti
telematiche attraverso tecnologia
senza fili
1. I soggetti che offrono
accesso alle reti telematiche
utilizzando tecnologia senza fili in
aree messe a disposizione del
pubblico sono tenuti ad adottare le
misure fisiche o tecnologiche
occorrenti per impedire l'uso di
apparecchi terminali che non
consentono l'identificazione
dell'utente, ovvero ad utenti che
non siano identificati secondo le
modalita' di cui all'art. 1.
Art. 5. Esclusioni
1. Le disposizioni del presente
decreto non si applicano: a) ai
rivenditori di apparecchi terminali
o altri prodotti elettronici per le
attivita' di prova svolte sotto la
diretta vigilanza degli addetti alle
dimostrazioni; b) all'offerta di
servizio fax salvo che si utilizzino
tecnologie a commutazione di
pacchetto (voip); c) all'accesso
alle reti telematiche attraverso
apparati che utilizzano SIM/USIM
attive sulla rete di telefonia
mobile rilasciate ai sensi dell'art.
55 del decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259. Il presente decreto
sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 agosto 2005
Il Ministro dell'interno Pisanu
Il Ministro delle comunicazioni
Landolfi
Il Ministro per l'innovazione e le
tecnologie Stanca
Softvision - Via Cesare Battisti, 101 - 67051 Avezzano (AQ) - P.IVA 02081660660 | Privacy Policy - Cookie Policy