Decreto Ministero Interno del 16 agosto 2005
Misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. (GU n. 190 del 17-8-2005)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
e
IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE
Visto il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni
dalla legge 31 luglio 2005 n. 155;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice
in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice
delle comunicazioni;
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e in particolare gli articoli 16 e 17;
Ritenuto di dover adottare il decreto di cui all'art. 7, comma 4, del decreto-legge
27 luglio 2005, n. 144, a tal fine prevedendo misure conformi a quelle
stabilite dalle disposizioni di legge e di regolamento in vigore per l'identificazione
degli utenti della telefonia fissa e mobile e per la tracciabilita' delle
comunicazioni telematiche;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
Decreta:
Art. 1.
Obblighi dei titolari e dei gestori
1. I titolari o gestori di un esercizio pubblico o di un circolo privato
di qualsiasi specie nel quale sono poste a disposizione del pubblico,
dei clienti o dei soci, apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni,
anche telematiche, esclusi i telefoni pubblici a pagamento abilitati esclusivamente
alla telefonia vocale, sono tenuti a:
a) adottare le misure fisiche o tecnologiche occorrenti per impedire l'accesso
agli apparecchi terminali a persone che non siano preventivamente identificate
con le modalita' di cui alla lettera b);
b) identificare chi accede ai servizi telefonici e telematici offerti,
prima dell'accesso stesso o dell'offerta di credenziali di accesso, acquisendo
i dati anagrafici riportati su un documento di identita', nonche' il tipo,
il numero e la riproduzione del documento presentato dall'utente;
c) adottare le misure di cui all'art. 2, occorrenti per il monitoraggio
delle attivita';
d) informare, anche in lingue straniere, il pubblico delle condizioni d'uso
dei terminali messi a disposizione, comprese quelle di cui alle lettere
a) e b);
e) rendere disponibili, a richiesta, anche per via telematica, i dati acquisiti
a norma delle lettere b) e c), esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni,
al Servizio polizia postale e delle comunicazioni, quale organo del Ministero
dell'interno preposto ai servizi di polizia postale e delle comunicazioni,
nonche', in conformità al codice di procedura penale, all'autorita' giudiziaria
e alla polizia giudiziaria;
f) assicurare il corretto trattamento dei dati acquisiti e la loro conservazione
fino al 31 dicembre 2007 (in seguito prorogata al 31/12/2008).
2. L'accesso del servizio polizia postale e delle comunicazioni di cui
al comma 1, lettera e), può comprendere i dati del traffico telematico
solo se effettuato previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria in
conformita' alla legge in vigore.
3. Nel caso di accesso ai terminali ed ai relativi servizi telematici in
abbonamento o altra forma di offerta che consenta una pluralita' di accessi,
mediante l'utilizzazione di credenziali di accesso ad uso plurimo, le
operazioni di identificazione di cui al comma 1, lettera b), sono effettuate
una sola volta, prima della consegna delle predette credenziali ad uso
plurimo. Il gestore o titolare dell'esercizio o del circolo e' in ogni
modo tenuto a vigilare affinche' non siano usate credenziali di accesso
consegnate ad altri utenti.
4. I dati acquisiti a norma del comma 1, lettere b) e c), sono raccolti
e conservati con modalita' informatiche. Per
gli esercizi o i circoli aventi non piu' di tre apparecchi terminali a
disposizione del pubblico, i
predetti dati possono essere registrati
su di un apposito registro cartaceo con le pagine preventivamente numerate
e vidimate dalla autorita' locale di pubblica sicurezza ove viene registrato
anche l'identificativo della apparecchiatura assegnata all'utente e l'orario
di inizio e fine della fruizione dell'apparato.
Art. 2.
Monitoraggio delle attivita'
1. I soggetti di cui all'art. 1 adottano le misure necessarie a memorizzare
e mantenere i dati relativi alla data ed ora della comunicazione e alla
tipologia del servizio utilizzato, abbinabili univocamente al terminale
utilizzato dall'utente, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni.
2. Gli stessi soggetti adottano le misure necessarie affinche' i dati registrati
siano mantenuti, con modalita' che ne garantiscano l'inalterabilita' e
la non accessibilita' da parte di persone non autorizzate, per il tempo
indicato nel comma 1 dell'art. 7, del decreto-legge 27 luglio 2005, n.
144, convertito con modifiche nella legge 31 luglio 2005, n. 155, fermo
restando che i dati del traffico conservati oltre i limiti previsti dall'art.
132, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono
essere utilizzati esclusivamente per le finalita' del predetto decreto-legge.
Art. 3.
Accesso alle reti telematiche attraverso postazioni non vigilate
1. Le disposizioni dell'art. 1, con esclusione di quella di cui al comma
1, lettera c), si applicano anche nei confronti dei fornitori di apparecchi
terminali utilizzabili per le comunicazioni telematiche, esclusi i telefoni
pubblici a pagamento abilitati esclusivamente alla telefonia vocale, collocati
in aree non vigilate.
In tal caso gli abbonamenti, forniti anche mediante credenziali di accesso
prepagate o gratuite, non potranno avere validita' superiore ai dodici
mesi dall'ultima operazione di identificazione.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, possono consentirsi tempi di
utilizzazione maggiori e comunque non superiori a cinque anni, nel caso
di credenziali di accesso ad uso plurimo utilizzabili esclusivamente dai
frequentatori di centri di ricerca, universita' ed altri istituti di istruzione
per i terminali installati all'interno delle medesime strutture.
Art. 4.
Accesso alle reti telematiche attraverso tecnologia senza fili
1. I soggetti che offrono accesso alle reti telematiche utilizzando tecnologia
senza fili in aree messe a disposizione del pubblico sono tenuti ad adottare
le misure fisiche o tecnologiche occorrenti per impedire l'uso di apparecchi
terminali che non consentono l'identificazione dell'utente, ovvero ad
utenti che non siano identificati secondo le modalita' di cui all'art.
1.
Art. 5.
Esclusioni
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) ai rivenditori di apparecchi terminali o altri prodotti elettronici
per le attivita' di prova svolte sotto la diretta vigilanza degli addetti
alle dimostrazioni;
b) all'offerta di servizio fax salvo che si utilizzino tecnologie a commutazione
di pacchetto (voip);
c) all'accesso alle reti telematiche attraverso apparati che utilizzano
SIM/USIM attive sulla rete di telefonia mobile rilasciate ai sensi dell'art.
55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 16 agosto 2005
Il Ministro dell'interno
Pisanu
Il Ministro delle comunicazioni
Landolfi
Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie
Stanca
Softvision - Via Cesare Battisti, 101 - 67051 Avezzano (AQ) - P.IVA 02081660660 | Privacy Policy - Cookie Policy