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Software per Internet Point, HotSpot WI-FI, Phone Center

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La normativa per i Phone Center

L’attività di gestione di un Phone Center (esclusivamente vocali) rientra nelle autorizzazioni generali ad uso pubblico e non comprende i telefoni pubblici "a gettone" o "a scheda" . La normativa di riferimento per questa autorizzazione è l'art. 7 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
Le dichiarazioni per richiedere l'autorizzazione devono essere redatte sulla base dell' Allegato 9 e presentate all'Ispettorato Territoriale competente per regione di residenza.

Per svolgere questa attività è necessario ottenere la licenza della Questura.
Tale licenza è rilasciata solo se il richiedente possiede determinati requisiti morali che consistono in:

  • non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non aver ottenuto la riabilitazione;
  • non essere stato sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
     

Adempimenti
La richiesta di Licenza alla Questura va presentata mediante apposito modulo.
L’attività può essere svolta sia in forma di impresa individuale che in forma di società pertanto rinviamo alle relative schede

Normativa di riferimento
Legge 31 luglio 2005, n. 155 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale" - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1 agosto 2005

 Art. 7
Integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e internet

  1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, deve chiederne la licenza al questore. La licenza non e' richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale.

  2. Per coloro che già esercitano le attività di cui al comma 1, la licenza deve essere richiesta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. La licenza si intende rilasciata trascorsi sessanta giorni dall'inoltro della domanda. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dei Capi III e IV del Titolo I e del Capo II del Titolo III del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché le disposizioni vigenti in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, nonché le attribuzioni degli enti locali in materia.

  4. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro per l'innovazione tecnologica, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le misure che il titolare o il gestore di un esercizio in cui si svolgono le attività di cui al comma 1, e' tenuto ad osservare per il monitoraggio delle operazioni dell'utente e per l'archiviazione dei relativi dati, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 122, e dal comma 3 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché le misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identità dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili.

  5. Fatte salve le modalità di accesso ai dati previste dal codice di procedura penale e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il controllo sull'osservanza del decreto di cui al comma 4 e l'accesso ai relativi dati sono effettuati dall'organo del Ministero dell'interno preposto ai servizi di polizia postale e delle comunicazioni.

In sostanza, il gestore del locale ha l'obbligo di :

  • Censire tutti i propri clienti, acquisendo i dati anagrafici e la copia dei documenti di identità
  • Tenere traccia delle telefonate effettuate dai clienti

In base a questa normativa è indispensabile dotarsi di un software a norma come Softvision Explorer Professional che permette di adempiere a tutti gli obblighi di legge.

 

 

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