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La normativa per i Phone Center
L’attività di gestione di un
Phone Center (esclusivamente
vocali) rientra nelle
autorizzazioni generali ad
uso pubblico e non comprende
i telefoni pubblici "a
gettone" o "a scheda" . La
normativa di riferimento per
questa autorizzazione è
l'art. 7 del Codice
delle comunicazioni
elettroniche.
Le dichiarazioni per
richiedere l'autorizzazione
devono essere redatte sulla
base dell' Allegato
9 e presentate
all'Ispettorato
Territoriale
competente per regione di
residenza.
Per svolgere questa
attività è necessario
ottenere la licenza della
Questura.
Tale licenza è rilasciata
solo se il richiedente
possiede determinati
requisiti morali che
consistono in:
- non aver riportato
una condanna a pena
restrittiva della
libertà personale
superiore a tre anni per
delitto non colposo e
non aver ottenuto la
riabilitazione;
- non essere stato
sottoposto
all'ammonizione o a
misura di sicurezza
personale o è stato
dichiarato delinquente
abituale, professionale
o per tendenza.
Adempimenti
La richiesta di
Licenza alla Questura va
presentata mediante apposito
modulo.
L’attività può essere svolta
sia in forma di impresa
individuale che in forma di
società pertanto rinviamo
alle relative schede
Normativa di riferimento
Legge 31 luglio 2005,
n. 155 "Conversione in
legge, con modificazioni,
del decreto-legge 27 luglio
2005, n. 144, recante misure
urgenti per il contrasto del
terrorismo internazionale" -
Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 177 del 1
agosto 2005
Art.
7
Integrazione della
disciplina amministrativa
degli esercizi pubblici di
telefonia e internet
-
A
decorrere dal
quindicesimo giorno
successivo alla data di
entrata in vigore della
legge di conversione del
presente decreto e fino
al 31 dicembre 2007,
chiunque intende aprire
un pubblico esercizio o
un circolo privato di
qualsiasi specie, nel
quale sono posti a
disposizione del
pubblico, dei clienti o
dei soci apparecchi
terminali utilizzabili
per le comunicazioni,
anche telematiche, deve
chiederne la licenza al
questore. La licenza non
e' richiesta nel caso di
sola installazione di
telefoni pubblici a
pagamento, abilitati
esclusivamente alla
telefonia vocale.
- Per coloro che già
esercitano le attività
di cui al comma 1, la
licenza deve essere
richiesta entro sessanta
giorni dalla data di
entrata in vigore del
presente decreto.
-
La
licenza si intende
rilasciata trascorsi
sessanta giorni
dall'inoltro della
domanda. Si applicano in
quanto compatibili le
disposizioni dei Capi
III e IV del Titolo I e
del Capo II del Titolo
III del testo unico
delle leggi di pubblica
sicurezza di cui al
regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, nonché le
disposizioni vigenti in
materia di
sorvegliabilità dei
locali adibiti a
pubblici esercizi.
Restano ferme le
disposizioni di cui al
decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259,
nonché le attribuzioni
degli enti locali in
materia.
-
Con
decreto del Ministro
dell'interno di concerto
con il Ministro delle
comunicazioni e con il
Ministro per
l'innovazione
tecnologica, sentito il
Garante per la
protezione dei dati
personali, da adottarsi
entro quindici giorni
dalla data di entrata in
vigore della legge di
conversione del presente
decreto, sono stabilite
le misure che il
titolare o il gestore di
un esercizio in cui si
svolgono le attività di
cui al comma 1, e'
tenuto ad osservare per
il monitoraggio delle
operazioni dell'utente e
per l'archiviazione dei
relativi dati, anche in
deroga a quanto previsto
dal comma 1
dell'articolo 122, e dal
comma 3 dell'articolo
123 del decreto
legislativo 30 giugno
2003, n. 196, nonché le
misure di preventiva
acquisizione di dati
anagrafici riportati su
un documento di identità
dei soggetti che
utilizzano postazioni
pubbliche non vigilate
per comunicazioni
telematiche ovvero punti
di accesso ad Internet
utilizzando tecnologia
senza fili.
-
Fatte
salve le modalità di
accesso ai dati previste
dal codice di procedura
penale e dal decreto
legislativo 30 giugno
2003, n. 196, il
controllo
sull'osservanza del
decreto di cui al comma
4 e l'accesso ai
relativi dati sono
effettuati dall'organo
del Ministero
dell'interno preposto ai
servizi di polizia
postale e delle
comunicazioni.
In
sostanza, il gestore del
locale ha l'obbligo di :
- Censire tutti i propri
clienti, acquisendo i dati
anagrafici e la copia dei
documenti di identità
- Tenere traccia delle
telefonate effettuate dai
clienti
In base a
questa
normativa è indispensabile dotarsi
di un software a norma come
Softvision Explorer
Professional che permette di
adempiere a tutti gli obblighi di
legge.
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